Nel nostro ordinamento esistono due tipi di separazione: la separazione consensuale e la separazione giudiziale.
La prima ( separazione consensuale) avviene quando la coppia si accorda in merito alle condizioni che regolamenteranno la loro vita futura. Per tale ipotesi, l’ausilio dell’avvocato non è tecnicamente necessario.
In tal caso, se un pieno accordo tra le parti effettivamente sussiste, ci si può personalmente recare innanzi al Presidente del Tribunale competente e, senza difesa tecnica, sottoscrivere il verbale di separazione che verrà successivamente omologato.
Non è tuttavia da sottacere che per raggiungere l’accordo di cui sopra, le parti, stanti le numerose implicazioni che la separazione (anche consensuale) comporta, decidono sempre più spesso di affidarsi comunque ad un avvocato (uno per entrambi o ciascuno il proprio) che tuteli i reciproci diritti e difenda le rispettive aspettative.
La seconda possibilità è, come detto, quella della separazione giudiziale, ossia del vero e proprio processo che si instaura qualora la coppia non addivenga ad un accordo per la separazione consensuale.
In tale ipotesi, senz’altro più onerosa sotto tutti i profili (in primo luogo, quello umano-psicologico), le parti necessitano di una difesa tecnica e quindi devono necessariamente rivolgersi ciascuna ad un proprio avvocato di fiducia che, rispettivamente, le assista e difenda nei confronti dell’altro coniuge.
Trattandosi, come visto, di un giudizio a tutti gli effetti, la causa di separazione giudiziale si chiude con la pronuncia, da parte del Tribunale, di una sentenza che potrà essere impugnata e sottoposta, conseguentemente, all’esame della competente Corte d’Appello per l’eventuale riforma.
Può anche avvenire che, nel corso del processo per la separazione giudiziale, le parti, spesso sottoposte a forti stress emotivi, si determinino nel senso di trovare un accordo.
In tal caso la separazione si trasforma da giudiziale in consensuale, sempre e solo però attraverso i debiti meccanismi tecnici che solo la presenza dell’avvocato può e deve garantire.
Per coloro che hanno redditi molto bassi esiste la possibilità di domandare l’assistenza tecnica di un legale attraverso l’istituto del gratuito patrocinio.
A cura dello Studio Legale Boffi
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